Tavolo tecnico regionale sul trasporto ferroviario in Umbria
Riportiamo di seguito la lettera di richiesta inviata dal comitato pendolari Umbria all’Assessorato competente per ricevere chiarimenti in merito a quanto stabilito dall’art. di seguito citato riguardante il trasporto ferroviario:

Art. 17 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime) – Richieste
Egr. Dott. Enrico MELASECCHE GERMINIAssessore ai Trasporti ed Infrastrutture della Regione UmbriaCon la presente, già concordata con i Responsabili Trasporti delle Associazioni dei Consumatori, Federconsumatori Umbria e Confconsumatori Umbria partecipanti al tavolo tecnico regionale sul trasporto ferroviario in Umbria, si chiede all’Assessorato di fornire informazioni e chiarimenti in ordine alle somme versate ogni anno da Trenitalia S.p.A. alla Regione Umbria a titolo di penali e decurtazioni, con particolare riferimento alla loro entità e all’eventuale ammontare degli importi residui ad oggi non utilizzati, nonché in ordine al loro utilizzo, così come disposto all’art. 17 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime) del contratto di servizio 2018/32 firmato a suo tempo dalla Regione Umbria e Trenitalia S.p.A., successivamente modificato con Atto Integrativo del Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di Interesse Regionale e Locale 2018 – 2032 CIG 762660056A intervenuto tra Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e Trenitalia S.p.AQuanto sopra, anche facendo seguito alla richiesta già inoltrata e rimasta priva di riscontro relativa ad eventuali compensazioni, per i vari disagi che i pendolari hanno vissuto in conseguenza dei lavori nella tratta Orte – Foligno e a cui si vanno ad aggiungere non ultimi i rallentamenti, i guasti, i problemi alla circolazione sulla DD, che hanno comportato e comportano instradamenti in lenta con allungamento dei tempi di percorrenza, soppressioni e/o limitazioni di servizi.Si rammenta, a tal riguardo, che l’articolo citato al comma 4 così riporta “L’Agenzia e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/07, sostituito dal Regolamento (UE) 782/2021. Le somme che Trenitalia dimostri di aver sostenuto per l’applicazione dei predetti Regolamenti comunitari e della Delibera ART 106/2018, tra cui le somme erogate per l’indennità da ritardo biglietti singoli e abbonamenti, vanno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.” e al comma 5. “Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dall’Agenzia prioritariamente a beneficio della clientela, principalmente in forma di buoni sconto (indennità per abbonati), per l’acquisto di abbonamenti, da intendersi convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo previste dai regolamenti comunitari e della Delibera ART 106/2018. Per la determinazione dell’indennità per abbonati è utilizzato l’indicatore di scostamento orario entro cinque minuti a destino, misurato per linea e per mese, considerando tutte le cause di ritardo. Omissis….”Si resta in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, sperabilmente a stretto giro.Cordialmentep. Coordinamento Comitati Pendolari Umbri(Comitato Pendolari Terni, Comitato Pendolari Roma-Firenze, Comitato Viaggiatori Bacino Gubbio Urbino, Comitato Pendolari exFCU Alto Tevere, Comitato Pendolari Reatini, Comitato Pendolari in Teverina)Gianluigi GIUSTIPerugia/Terni 03/09/24
Conciliazione Confconsumatori – Unicredit Banca
Importante Accordo di conciliazione con Unicredit Banca:
CONFCONSUAMTORI UMBRIA-PERUGIA
Importante accordo raggiunto da Confconsumatori Umbria-Perugia e Unicredit Banca, circa un furto accaduto ai danni di un cliente Unicredit presso lo sportello bancomat della Filiale di Tuoro sul Trasimeno.
Al cliente erano sti sottratti 1.500 € in maniera violenta da alcuni malviventi.
La Conciliazione effettuata dal Delegato Confconsumatori e dal Responsabile Unicredit ha permesso al cliente stesso di vedersi rimborsare quasi per intero la somma che gli era stata sottratta.

Ricordiamo a tutti i correntisti di prestare la massima attenzione presso gli sportelli Bancomat, in particolar modo durante le ore notturne, perché spesso non sono sufficienti le registrazioni delle telecamere fisse che documentano i fatti per farsi riconoscere eventuali atti criminosi.
Confconsumatori, attraverso i propri sportellisti sparsi su tutto il territorio nazionale, garantisce la massima assistenza a tutti coloro che ricorrono e richiedono assistenza.
Polizze Fwu Life Insurance
COMUNICATO STAMPA
Gruppo assicurativo Fwu Life Insurance: 100mila clienti italiani chiedono risposte sulla sorte delle polizze sottoscritte
Confconsumatori pronta a confrontarsi con Ivass per tutelare gli investitori
Parma, 1° agosto 2024 – Lo scorso 25 luglio l’Ivass ha informato il mercato italiano rispetto al deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux S.A., con sede in Lussemburgo, e Fwu Life Insurance Austria Ag, con sede in Austria. Entrambe le compagnie dal 2006 operano anche in Italia vendendo polizze vita, specie aventi natura di unit linked, e hanno sede secondaria a Milano. Sul sito italiano, affermano espressamente di aver “guadagnato la fiducia di oltre 100.000 clienti solo in Italia e oltre un milione di clienti in tutto il mondo”.

BASTA NUOVI CONTRATTI
– L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Commissariat Aux Assurances (Caa) – analoga alla nostra Ivass -, ha comunicato che, a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo dal 3 luglio 2024, Fwu Life Insurance Lux S.A. ha deliberato di non sottoscrivere più nuovi contratti, anche in Italia. Alcuni giorni dopo, il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società capogruppo tedesca non assicurativa Fwu Ag.
Allo stesso tempo, l’Autorità di vigilanza austriaca, Financial Market Authority (FMA), il 22 luglio 2024 ha vietato a Fwu Life Insurance Austria Ag: di sottoscrivere nuovi contratti sulla vita, anche in Italia, con effetto immediato e fino al 30 settembre 2024; di effettuare operazioni infra-gruppo superiori a 100mila euro, senza il preventivo consenso di Fma, con effetto immediato e per la durata di sei mesi.
Il giorno seguente, il Consiglio direttivo della Caa, l’Autorità lussemburghese, ha deciso di congelare gli attivi legati alle riserve tecniche dei clienti di Fll depositati presso le banche depositarie, al fine di proteggere gli interessi dei contraenti e dei beneficiari.
LA RISPOSTA
– A fronte di tali provvedimenti, la Fwu ha comunicato ai soggetti distributori un parere del proprio studio legale e una serie di risposte da fornire ai clienti. In sintesi, Fwu Lussemburgo ha reso noto di aver presentato un’istanza ai tribunali lussemburghesi per l’applicazione del regime precauzionale di sospensione dei pagamenti. Nell’ipotesi che la richiesta di sospensione dei pagamenti venga accettata, quest’ultimo regime potrebbe perdurare fino a un massimo di sei mesi.
In base alla disciplina normativa del Lussemburgo, il patrimonio dei clienti è protetto e tutelato. Tale patrimonio giace presso una banca depositaria terza, Caceis Investor Services, pienamente operativa.
In Lussemburgo vige un regime speciale chiamato “Triangolo della sicurezza”, concepito per salvaguardare i diritti del cliente in caso di problemi finanziari della compagnia assicurativa. Tale sistema. In breve, funziona secondo i seguenti princìpi:
- Attivi (asset) vincolati: sono gli asset (investimenti del cliente) a sostegno del valore della polizza assicurativa. Sono in pratica il sottostante della polizza.
- Protezione speciale: questi asset sono soggetti a regole specifiche per garantire che siano depositati in modo sicuro e che abbiano la priorità per le richieste di risarcimento assicurativo.
- Partecipazione tripartita: la compagnia di assicurazione, la sua banca depositaria designata e la Caa (l’autorità lussemburghese di vigilanza sulle assicurazioni) lavorano insieme per proteggere questi asset.
Invece, la disciplina legislativa austriaca prevede che per garantire il soddisfacimento delle richieste di risarcimento degli assicurati, Fwu Life Austria, in quanto compagnia assicurativa, sia obbligata a costituire un “pool di copertura”. Il pool di copertura è un fondo speciale di una compagnia assicurativa che deve essere gestito separatamente dal patrimonio della compagnia. In caso di fallimento, il pool di copertura costituisce un patrimonio speciale dal quale i crediti degli assicurati ricevono un trattamento preferenziale. L’autorità austriaca per i mercati finanziari (Fma) deve nominare un fiduciario del pool di copertura per monitorare il pool stesso. In particolare, il fiduciario ha il compito di notificare immediatamente alla Fma qualsiasi circostanza che possa dare adito a dubbi in merito agli adempimenti previsti.
La speranza è che i sistemi di protezione dei due Paesi assicurino che le richieste di risarcimento dei clienti vengano valutate con priorità e ricevano protezione rispetto agli altri creditori. Nell’eventualità in cui Fwu dovesse perdere la licenza, sarebbe nominato un amministratore esterno per gestire e liquidare la compagnia assicurativa e provvedere al rimborso dei clienti. Attualmente la situazione non è questa.
ATTENZIONE, MA NIENTE PANICO
– Secondo il presidente di Confconsumatori, l’avvocato Marco Festelli, “è evidente che per i 100mila clienti italiani vi è un pericolo concreto, conseguente al blocco delle liquidazioni e dei riscatti e in genere dell’esercizio dei diritti contrattuali. Pertanto l’Associazione collaborerà con l’Ivass per garantire un controllo e un flusso costante di informazioni e aggiornamenti su quanto le autorità lussemburghese e austriaca provvederanno a stabilire a tutela dei diritti dei risparmiatori coinvolti. Occorre altresì evitare ‘panic selling’ e tenere presente che la disciplina europea prevede comunque forme di tutela e prelazione per i clienti rispetto alle riserve tecniche e ai sottostanti delle polizze nelle quali il cliente ha investito.
I tempi purtroppo per ottenere il risarcimento saranno di certo lunghi e incerti nel quantum, perché nessuno ad oggi può conoscere la reale situazione delle due Compagnie e le loro condotte rispetto agli obblighi imposti da Direttive europee chiare come ad esempio Solvency. Sarà importante verificare se, come è già positivamente accaduto nel caso di Eurovita, si concretizzerà l’intervento di un “cavaliere bianco”, ossia di un’altra compagnia assicurativa che sia interessata ad acquisire il portafoglio clienti di Fwu e potrebbe quindi acquistare il ramo di aziendale, riattivando tutti i contratti assicurativi oggi sospesi”.
I CONSIGLI
– I suggerimenti concreti che, secondo l’avvocato Antonio Pinto, responsabile settore Prodotti bancari e assicurativi di Confconsumatori, si possono dare ai clienti titolari di una polizza Fwu sono i seguenti: “Oltre a tenersi aggiornati sugli sviluppi della procedura avviata, occorre ricordare che il cliente ha anche diritto di ricevere tutela dal soggetto che ha distribuito, venduto, la sua polizza.
Infatti, il cliente ha diritto di agire nei confronti del venditore intermediario della polizza, laddove quest’ultimo non abbia rispettato uno dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla Direttiva IDD. A titolo di mero esempio, ricordiamo che quando un intermediario (banca, broker, società di intermediazione…) opera come distributore di una polizza con sottostante finanziario deve attenersi alle consuete regole di protezione della clientela, inerenti sia gli obblighi informativi che la valutazione sull’adeguatezza del prodotto rispetto agli obiettivi del cliente e alla sua esperienza e conoscenza finanziaria.
Tuttavia, è evidente che presupposto e condizione perché l’intermediario, possa esser considerato responsabile e quindi risarcire il danno subito è la verifica in concreto di come si sia svolto il rapporto contrattuale. La giurisprudenza sia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie di Consob e sia dei tribunali si è espressa varie volte in materia di vendita di polizze a contenuto finanziario e da una sintetica casistica si rileva che l’intermediario è stato condannato quando, ad esempio:
- a) non ha consegnato il Kid (documento di sintesi informativa);
- b) non ha adeguatamente esplicitato che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito a un prodotto che investiva, invece, parte del premio in fondi a contenuto azionario;
- c) il prodotto assicurativo non è adeguato al cliente, magari sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento;
- d) le caratteristiche della polizza non sono coerenti con le risposte fornite in sede di redazione del questionario Mifid;
- e) ha venduto un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, senza però consegnare al cliente tanti Kid quante sono le opzioni di investimento sottostanti.
In tali ipotesi e in varie altre ancora, il cliente avrà diritto alla risoluzione del contratto di acquisto della polizza e a ottenere quindi la restituzione degli importi investiti”.
PER INFORMAZIONI – Per ricevere informazioni o assistenza è possibile contattare le sedi territoriali di Confconsumatori elencate all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/. In alternativa è possibile contattare lo Sportello online: www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/.
Guasto informatico: cancellazioni e ritardi aerei
COMUNICATO STAMPA
Guasto informatico e cancellazioni e ritardi aerei: quali sono i diritti dei passeggeri
Confconsumatori: assistenza e riprotezione spettano in ogni caso. I voli a cui può applicarsi il Regolamento Comunitario n. 261/2004.
Parma, 19 Luglio 2024 – Il guasto informatico di questa mattina sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico aereo, in quanto si registrano cancellazioni e ritardi. Quali sono i diritti dei passeggeri?
CIRCOSTANZA ECCEZIONALE E TUTELE – Ci troviamo di fronte ad una circostanza eccezionale che sfugge alla possibilità di controllo da parte delle compagnie, quindi non è dovuta la compensazione pecuniaria. Tuttavia, anche in presenza di una circostanza eccezionale le compagnie in caso di cancellazione hanno l’obbligo di riproteggere i passeggeri con altro volo o rimborsare il prezzo del biglietto pagato. La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare.
In caso di cancellazione o ritardo i vettori devono poi prestare l’assistenza e quindi pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa e pernottamento se necessario.
Si tratta di obblighi previsti dal Regolamento comunitario n. 261/2004. Ma ritenuto che i disservizi stanno avendo rilevanza in tutto il mondo è bene chiarire che il Regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto nel territorio dell’Unione europea operati da compagnie aeree comunitarie e non comunitarie e a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo verso un aeroporto comunitario, a condizione che il volo sia operato da una compagnia aerea comunitaria e che il passeggero non abbia già ricevuto benefici o compensazione secondo il sistema in vigore nel Paese dal quale è partito. Infine qualora il volo non rientri tra quelli previsti dal Regolamento comunitario, potrebbe invocarsi, per quanto applicabile, la Convenzione di Montreal.

«Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie – affermano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, vicepresidente e responsabile Trasporti e turismo dell’associazione – garantendo ai passeggeri la massima assistenza in aeroporto ed offrendo valide riprotezioni, evitando di abbandonare i consumatori senza nessun supporto».
I passeggeri che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi ai presidi territoriali (recapiti disponibili sul sito www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/).
Evasione assicurativa: in Puglia veicoli privi di assicurazione Rc Auto obbligatoria
COMUNICATO STAMPA: SEDE DI BARI
in Puglia circa 182.000 veicoli privi di assicurazione Rc Auto obbligatoria
L’appello degli Agenti di Assicurazione e di Confconsumatori:
“Pagare tutti per pagare meno!”

Associazioni dei Consumatori: Class-action contro Enel Energia
COMUNICATO STAMPA
Gas: da Enel Energia incrementi tariffari e variazioni contrattuali mai comunicati agli utenti
La società non risponde alla proposta di conciliazione presentata dalle associazioni dei consumatori. Ora partirà una class-action contro il colosso energetico

Parma, 11 luglio 2024 – Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Codici, Ctcu e Confconsumatori hanno presentato due settimane fa una proposta di conciliazione ad Enel Energia, al fine di espletare la procedura di mediazione di legge prevista per le iniziative inibitorie e di classe, e per evitare il ricorso ad azioni giudiziarie individuali e collettive contro i rincari del prezzo del gas in bolletta praticati dal colosso energetico dalla primavera 2023 sino ad oggi, in particolare con aumenti che raggiungono il 120-130% dei prezzi in precedenza applicati.
Incrementi avvenuti all’insaputa di centinaia di migliaia di utenti che Enel dice di aver informato mediante lettere semplici e comunicazioni mail, mai ricevuti dalle famiglie italiane.
La proposta che tendeva a risolvere la questione una volta per tutte e per tutti gli utenti coinvolti non è stata degnata neanche di una trattativa da parte del colosso energetico. A questo punto per le sei associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell’articolo 137 Codice del consumo, non restano che le azioni individuali o collettive.
Pertanto Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Codici, Ctcu e Confconsumatori invitano tutti coloro che hanno riscontrato aumenti del gas in bolletta dalla primavera 2023 in poi a rivolgersi agli sportelli delle associazioni per avviare le pratiche volte a tutelare i propri interessi.
Per informazioni è assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori (https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/) o allo sportello online dell’associazione (https://www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).
Contrastare lo spreco alimentare e mangiare sostenibile
Alimentazione sostenibile:
Partecipa al webinar il 18 giugno
Lo spreco di cibo non rappresenta solamente un’inefficienza del nostro sistema alimentare, ma è un fenomeno che ha ricadute significative sulle risorse ambientali e sulle tasche dei cittadini. Essere cittadini responsabili significa anche imparare a non consumare inutilmente prodotti alimentari, per ridurre l’impatto della nostra nutrizione sul Pianeta e sulla collettività. Questi aspetti saranno al centro del webinar organizzato da Confconsumatori, intitolato “Contrastare lo spreco alimentare e mangiare sostenibile”, che si terrà martedì 18 giugno, dalle 17 alle 18. L’incontro ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Emilia-Romagna.
L’INCONTRO – Il webinar è parte di un ciclo di tre incontri incentrati sul consumo sostenibile di cibo, per educare a un’alimentazione sana, consapevole e rispettosa dell’ambiente. Dopo i saluti del presidente di Confconsumatori Marco Festelli, interverranno Augusta Caligiani, docente di Chimica degli alimenti dell’Università degli Studi di Parma, Marco Lucchini, segretario generale di Fondazione Banco Alimentare, e Annamaria Costantini, vicepresidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna. A moderare il webinar sarà Chiara Dall’Asta, docente di Chimica degli alimenti dell’Università di Parma.
L’evento, realizzato nell’ambito del progetto “Generazione F – Generiamo futuro”, è in corso di accreditamento presso l’OASER (Ordine Assistenti Sociali Emilia-Romagna)
PER PARTECIPARE – È possibile partecipare al webinar, ad accesso libero e gratuito, iscrivendosi al link: https://us06web.zoom.us/
Realizzato nell’ambito di Generazione F, un progetto finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5
CASO CITROEN / STELLANTIS – Comunicazione e Istruzioni operative per tutte le Sedi Locali
COMUNICATO STAMPA
Stellantis richiama le C3 per airbag difettoso, ma mancano i ricambi: i cittadini restano “a piedi”
Confconsumatori scende in campo con il suo Sportello online e invoca l’intervento dell’Antitrust
Parma, 27 maggio 2024 – Diverse sedi territoriali di Confconsumatori distribuite tra Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia hanno ricevuto le segnalazioni di numerosi consumatori proprietari di Citroën C3 che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto una lettera raccomandata di Stellantis che avvisava addirittura della necessità del richiamo della vettura per la sostituzione dell’airbag, fornito dalla società Takata.
Nella raccomandata, si invitavano i proprietari delle auto “a sospendere immediatamente la guida del veicolo” con airbag difettoso.

MANCANO RICAMBI E AUTO SOSTITUTIVE
La comunicazione ha significato l’inizio di un calvario per i consumatori che, ignari, hanno contattato l’officina autorizzata Citroën (Stellantis) di riferimento che – senza nemmeno fissare un appuntamento per la riparazione – gli ha fatto sapere di non disporre dei pezzi di ricambio necessari. La cosa che appare davvero molto grave è che Stellantis non offre neppure il mezzo sostitutivo in attesa della rimozione del pezzo difettoso che, si legge nella lettera inviata dalla società, in caso di incidente è “in grado di provocare lesioni o morte”.
Viste le circostanze, Confconsumatori da oggi in avanti, oltre a inviare al colosso automobilistico – per ogni singola persona che si rivolgerà agli sportelli – un reclamo a mezzo pec, chiederà un intervento urgente da parte dell’autorità Antitrust.
“È impensabile – afferma il presidente nazionale di Confconsumatori Marco Festelli – una condotta simile da parte del più grosso colosso automobilistico europeo: allarma i consumatori, li lascia sostanzialmente ‘a piedi’ e non offre soluzioni”. Il presidente dell’associazione invita pertanto Stellantis a “provvedere a sua cura e spese a fornire una vettura sostitutiva per ogni Citroën C3 da riparare, nonché a rifornire la propria rete di officine dei pezzi necessari per iniziare la campagna di richiamo e sostituzione del prodotto difettoso”.
L’ASSISTENZA – Le persone colpite da questi disagi possono contattare direttamente lo Sportello online di Confconsumatori per ricevere assistenza: www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema.
In alternativa, possono rivolgersi alle sedi territoriali disponibili all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori
In data 29/05//2024 presso la nostra sede locale è pervenuta mail a questo proposito proprio da parte del Presidente Confconsumatori che ci invita ad assistere i cittadini iscritti alla nostra Associazione che dovessero trovarsi in questa spiacevole situazione tramite i nostri canali:
“Nei giorni scorsi sono stato sollecitato sul caso del richiamo di circa 600 mila Citroen C3 da parte di Stellantis/Psa. Si tratta di un airbag difettoso.
La problematica è che le persone provano a fissare un appuntamento per la sostituzione ma le officine autorizzate non fissano neanche la data dell’intervento non avendo ricambi. Altro aspetto nefasto è l’invito di Stellantis a non far circolare l’autovettura perché pericolosissima.
Abbiamo elaborato il reclamo che allego in bozza nonché il comunicato che potete diffondere su base locale personalizzandolo con i dati della Vostra sede.
La PRIMA cosa che la persona che ha ricevuto la lettera deve fare è chiedere l’appuntamento ad un’officina Citroen. Non ottenuto l’appuntamento oppure ottenuto a distanza irragionevole di tempo va inviata una messa in mora a Stellantis, PSA e AGCM.
Documenti che occorrono:
- documento identità del proprietario
- libretto auto
- lettera ricevuta
- eventuali scambi di mail con la concessionaria o l’officina che attestano il mancato appuntamento
- copia della lettera ricevuta da Stellantis/Psa
Raccomando le sedi di girare queste istruzioni a tutti gli avvocati convenzionati.
Non ci sono indicazioni su quote e pertanto applicate quote di iscrizione e reclamo ordinariamente in uso presso le vostre sedi”
Come si ottiene il BONUS ENERGIA per luce, gas, acqua
I requisiti per i nuclei familiari in disagio economico o fisico
I bonus sociali sono misure volte a ridurre le spese sostenute per le forniture di energia elettrica, gas e idriche a favore dei nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico o fisico.
IL BONUS PER DISAGIO ECONOMICO
Il bonus sociale per disagio economico è uno sconto automatico sulle bollette elettriche, gas e idriche per le famiglie con attestazione Isee non superiore a 9.530 euro fino a 3 figli a carico e non superiore a 20.000 euro per le famiglie cosiddette numerose, con almeno 4 figli a carico. Viene concesso per 12 mesie spetta anche alle famiglie che risiedono in un condominio.
Per ottenere il bonus per disagio economico è necessario presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenere l’attestazione Isee. Se il valore dell’Isee è sotto la soglia prevista dalla normativa e le forniture del nucleo familiare hanno i requisiti di ammissibilità, il bonus verrà riconosciuto per 12 mesi. Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova Dsu per ottenere nuovamente il bonus per i successivi 12 mesi. Ogni famiglia ha diritto a un bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, uno per la fornitura del gas e uno per la fornitura idrica, se sono rispettati i requisiti di ammissibilità.
IL BONUS PER DISAGIO FISICO
Un nucleo familiare può avere anche diritto al bonus sociale per disagio fisico se nell’abitazione vive una persona gravemente malata che necessita di apparecchiature elettromedicali per il supporto vitale: per esempio ventilatore polmonare, aspiratore, sollevatore, materasso antidecubito (le apparecchiature sono indicate dal Decreto del ministero della Salute del 13 gennaio 2011). In questo caso il bonus è utile a ridurre la spesa sostenuta dal nucleo familiare per la fornitura di energia elettrica. Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico.
L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico, contrariamente da quello per disagio economico, è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda. I soggetti in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno farne richiesta al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, consegnando la documentazione completa. Il bonus per disagio fisico, in queste situazioni, viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.
LA TUTELA – Confconsumatori è a disposizione per informazioni e assistenza: i cittadini possono contattare gli sportelli della regione con whatsapp, via mail confconsumatoriumbri@libero.it – confconsumatori.pg2@libero.it – oppure tramite sportello online dell’associazione https://www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/.


