Ritardi e cancellazioni nodo ferroviario Roma
COMUNICATO STAMPA
Il comunicato Stampa di seguito è stato redatto in accordo con il Responsabile Trasporti di Confconsumatori Umbria ed inviato a tutte le testate giornalistiche Umbra Marche e Toscana a firma del Coordinamento Comitati Pendolari Umbri
(Comitato Pendolari Terni, Comitato Pendolari Roma-Firenze, Comitato Viaggiatori Bacino Gubbio Urbino, Comitato Pendolari exFCU Alto Tevere, Comitato Pendolari Reatini, Comitato Pendolari in Teverina).

A seguito dei recenti gravissimi ritardi e delle numerose cancellazioni avvenute nel Nodo di Roma – a quanto pare per un banale “chiodo” – e dei molteplici disservizi causati in questi ultimi mesi da lavori, da guasti ed altro, con instradamento dei convogli sovraregionali dalla linea Direttissima sulla linea Convenzionale (Lenta) e conseguenti gravi disagi in particolare per i pendolari e i viaggiatori ordinari provenienti dall’Umbria, dalla Toscana, dalle Marche e dall’Alto Lazio che gravitano su Roma, il Coordinamento Comitati Pendolari Umbri e Confconsumatori Umbria comunicano di star valutando le migliori azioni di tutela per far riconoscere i dovuti ristori, indennizzi e risarcimenti, agli utenti.Coordinamento Comitati Pendolari UmbriConfconsumatori UmbriaPerugia/Terni 04/10/24
Convegno di presentazione del Piano Regionale dei Trasporti
Oggetto: presentazione del Piano Regionale dei Trasporti
Confconsumatori è presente
resoconto di Enzo Benda



Polizze ramo III e vicenda Fwu assicurazioni
Gruppo Fwu Life Insurance in dissesto: cosa sono le polizze di ramo III sottoscritte da migliaia di clienti, e cosa fare ora?
Le polizze ramo III
Hai mai sentito parlare delle polizze vita ramo III, ovvero unit e index linked? È bene chiarire innanzitutto che non si tratta di assicurazioni vere e proprie: infatti, in questi tipi di contratti l’elemento finanziario è predominante rispetto a quello assicurativo. In sostanza, se una persona stipula una polizza unit o index linked, le prestazioni sono collegate direttamente agli investimenti sottesi alla polizza (in molti casi, in fondi comuni di investimento). Pertanto alla scadenza, oppure in caso di morte dell’assicurato, l’indennizzo che verrà erogato dalla compagnia sarà esattamente identico (o quasi) al valore degli strumenti finanziari (fondi) sottostanti. In parole povere, si guadagna se l’investimento sottostante va bene oppure si perde se l’investimento sottostante va male.
I rischi legati all’emittente della polizza, però, in realtà sono praticamente nulli poiché il patrimonio sottostante alla polizza appartiene, quasi fisicamente, al titolare della stessa e non alla compagnia. L’unico ma rilevante rischio che si corre è quello finanziario ovvero che l’investimento sia in perdita (e che sia inoltre gravato da commissioni importanti sia in favore dell’assicuratore che del gestore del fondo). È bene però fare attenzione quando la compagnia emittente ha sede fuori dall’Italia, o addirittura fuori dalla Ue: questo potrebbe rendere la tempistica dei riscatti piuttosto incerta, in caso di difficoltà della compagnia.

La vicenda Fwu
A luglio, è stato reso noto il deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux S.A., con sede in Lussemburgo, e Fwu Life Insurance Austria Ag, con sede in Austria. Entrambe le compagnie operano anche in Italia vendendo polizze vita, specialmente unit linked. Sul sito italiano affermano di aver “guadagnato la fiducia di oltre 107.000 clienti solo in Italia e oltre un milione di clienti in tutto il mondo”. Secondo Ivass, in Italia le compagnie hanno raccolto risparmi per almeno 400 milioni di euro.
Secondo il presidente di Confconsumatori, Marco Festelli, per i clienti italiani vi è un pericolo concreto, conseguente al blocco delle liquidazioni e dei riscatti e in genere dell’esercizio dei diritti contrattuali, ma non è il caso di procedere al ‘panic selling’: la disciplina europea prevede forme di tutela e prelazione per i clienti rispetto alle riserve tecniche e ai sottostanti delle polizze nelle quali il cliente ha investito. Ma i tempi per ottenere il risarcimento saranno di certo lunghi.

I consigli
È bene continuare a tenersi aggiornati sulla vicenda, confrontandosi con l’intermediario che ha venduto la polizza. Inoltre, come ricorda l’avvocato Antonio Pinto, responsabile Prodotti bancari e assicurativi di Confconsumatori, il cliente ha diritto di agire nei confronti del venditore intermediario, laddove quest’ultimo non abbia rispettato uno dei requisiti previsti dalla Direttiva IDD.
Ad esempio, quando un intermediario (banca, broker, società di intermediazione…) opera come distributore di una polizza con sottostante finanziario deve attenersi alle consuete regole di protezione della clientela, inerenti sia gli obblighi informativi che la valutazione sull’adeguatezza del prodotto rispetto agli obiettivi del cliente e alla sua esperienza e conoscenza finanziaria. La giurisprudenza si è espressa varie volte in materia di vendita di polizze a contenuto finanziario e da una sintetica casistica si rileva che l’intermediario è stato condannato quando:
- non ha consegnato il Kid (documento di sintesi informativa);
- non ha adeguatamente esplicitato che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito a un prodotto che investiva, invece, parte del premio in fondi a contenuto azionario;
- il prodotto assicurativo non era adeguato al cliente, magari sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento;
- le caratteristiche della polizza non sono coerenti con le risposte fornite nel questionario Mifid;
- ha venduto un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, senza però consegnare al cliente tanti Kid quante sono le opzioni di investimento sottostanti.
In casi come questi, il cliente avrà diritto alla risoluzione del contratto di acquisto della polizza e a riavere quanto investito.
Pagare il premio oppure fermarsi?
Chi ha un premio a rata ricorrente si pone il dilemma se continuare a versare o interrompere i pagamenti. Se si interrompono i pagamenti, la compagnia potrebbe far valere le clausole di inadempimento, mentre il cliente potrà opporre l’eccezione secondo cui non sono più tenuto ad adempiere rispetto a un soggetto che è inadempiente nei miei confronti. Quindi, poiché Fwu ha reso impossibile esercitare il mio diritto di riscatto, io ho il diritto di interrompere i pagamenti. Tuttavia, allo stato attuale in attesa delle decisioni lussemburghesi sulla sospensione dei riscatti, il consiglio è di far verificare la polizza agli esperti di Confconsumatori. Infatti prima di avviare eventuali contenziosi per non pagare i premi ricorrenti è necessario valutare le clausole contrattuali che talvolta prevedono la possibilità, per l’assicurato, di sospendere i versamenti.
Generazione F
Confconsumatori mette a disposizione, attraverso il progetto Generazione F, numerosi materiali utili a migliorare le proprie competenze finanziarie. Visita la sezione dedicata a Educazione finanziaria e sovraindebitamento per seguire la campagna formativa e rivedere tutti i webinar realizzati.
Realizzato nell’ambito di Generazione F, un progetto finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5.
Save the date: Confronto Pubblico Piano Regionale Trasporti
CONFRONTO PUBBLICO
Piano Regionale dei trasporti della Regione Umbria
L’incontro si terrà il 20 settembre 2024 alle ore 15,00-19,00 presso la Sala dei Notari Comune di Perugia
Confconsumatori sarà presente con il suo responsabile del Trasporto Pubblico Locale ed interverrà sulle problematiche ferroviarie della Regione e del centro Italia.

Tavolo tecnico regionale sul trasporto ferroviario in Umbria
Riportiamo di seguito la lettera di richiesta inviata dal comitato pendolari Umbria all’Assessorato competente per ricevere chiarimenti in merito a quanto stabilito dall’art. di seguito citato riguardante il trasporto ferroviario:

Art. 17 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime) – Richieste
Egr. Dott. Enrico MELASECCHE GERMINIAssessore ai Trasporti ed Infrastrutture della Regione UmbriaCon la presente, già concordata con i Responsabili Trasporti delle Associazioni dei Consumatori, Federconsumatori Umbria e Confconsumatori Umbria partecipanti al tavolo tecnico regionale sul trasporto ferroviario in Umbria, si chiede all’Assessorato di fornire informazioni e chiarimenti in ordine alle somme versate ogni anno da Trenitalia S.p.A. alla Regione Umbria a titolo di penali e decurtazioni, con particolare riferimento alla loro entità e all’eventuale ammontare degli importi residui ad oggi non utilizzati, nonché in ordine al loro utilizzo, così come disposto all’art. 17 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime) del contratto di servizio 2018/32 firmato a suo tempo dalla Regione Umbria e Trenitalia S.p.A., successivamente modificato con Atto Integrativo del Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di Interesse Regionale e Locale 2018 – 2032 CIG 762660056A intervenuto tra Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e Trenitalia S.p.AQuanto sopra, anche facendo seguito alla richiesta già inoltrata e rimasta priva di riscontro relativa ad eventuali compensazioni, per i vari disagi che i pendolari hanno vissuto in conseguenza dei lavori nella tratta Orte – Foligno e a cui si vanno ad aggiungere non ultimi i rallentamenti, i guasti, i problemi alla circolazione sulla DD, che hanno comportato e comportano instradamenti in lenta con allungamento dei tempi di percorrenza, soppressioni e/o limitazioni di servizi.Si rammenta, a tal riguardo, che l’articolo citato al comma 4 così riporta “L’Agenzia e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/07, sostituito dal Regolamento (UE) 782/2021. Le somme che Trenitalia dimostri di aver sostenuto per l’applicazione dei predetti Regolamenti comunitari e della Delibera ART 106/2018, tra cui le somme erogate per l’indennità da ritardo biglietti singoli e abbonamenti, vanno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.” e al comma 5. “Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dall’Agenzia prioritariamente a beneficio della clientela, principalmente in forma di buoni sconto (indennità per abbonati), per l’acquisto di abbonamenti, da intendersi convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo previste dai regolamenti comunitari e della Delibera ART 106/2018. Per la determinazione dell’indennità per abbonati è utilizzato l’indicatore di scostamento orario entro cinque minuti a destino, misurato per linea e per mese, considerando tutte le cause di ritardo. Omissis….”Si resta in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, sperabilmente a stretto giro.Cordialmentep. Coordinamento Comitati Pendolari Umbri(Comitato Pendolari Terni, Comitato Pendolari Roma-Firenze, Comitato Viaggiatori Bacino Gubbio Urbino, Comitato Pendolari exFCU Alto Tevere, Comitato Pendolari Reatini, Comitato Pendolari in Teverina)Gianluigi GIUSTIPerugia/Terni 03/09/24
Conciliazione Confconsumatori – Unicredit Banca
Importante Accordo di conciliazione con Unicredit Banca:
CONFCONSUAMTORI UMBRIA-PERUGIA
Importante accordo raggiunto da Confconsumatori Umbria-Perugia e Unicredit Banca, circa un furto accaduto ai danni di un cliente Unicredit presso lo sportello bancomat della Filiale di Tuoro sul Trasimeno.
Al cliente erano sti sottratti 1.500 € in maniera violenta da alcuni malviventi.
La Conciliazione effettuata dal Delegato Confconsumatori e dal Responsabile Unicredit ha permesso al cliente stesso di vedersi rimborsare quasi per intero la somma che gli era stata sottratta.

Ricordiamo a tutti i correntisti di prestare la massima attenzione presso gli sportelli Bancomat, in particolar modo durante le ore notturne, perché spesso non sono sufficienti le registrazioni delle telecamere fisse che documentano i fatti per farsi riconoscere eventuali atti criminosi.
Confconsumatori, attraverso i propri sportellisti sparsi su tutto il territorio nazionale, garantisce la massima assistenza a tutti coloro che ricorrono e richiedono assistenza.
Polizze Fwu Life Insurance
COMUNICATO STAMPA
Gruppo assicurativo Fwu Life Insurance: 100mila clienti italiani chiedono risposte sulla sorte delle polizze sottoscritte
Confconsumatori pronta a confrontarsi con Ivass per tutelare gli investitori
Parma, 1° agosto 2024 – Lo scorso 25 luglio l’Ivass ha informato il mercato italiano rispetto al deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux S.A., con sede in Lussemburgo, e Fwu Life Insurance Austria Ag, con sede in Austria. Entrambe le compagnie dal 2006 operano anche in Italia vendendo polizze vita, specie aventi natura di unit linked, e hanno sede secondaria a Milano. Sul sito italiano, affermano espressamente di aver “guadagnato la fiducia di oltre 100.000 clienti solo in Italia e oltre un milione di clienti in tutto il mondo”.

BASTA NUOVI CONTRATTI
– L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Commissariat Aux Assurances (Caa) – analoga alla nostra Ivass -, ha comunicato che, a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo dal 3 luglio 2024, Fwu Life Insurance Lux S.A. ha deliberato di non sottoscrivere più nuovi contratti, anche in Italia. Alcuni giorni dopo, il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società capogruppo tedesca non assicurativa Fwu Ag.
Allo stesso tempo, l’Autorità di vigilanza austriaca, Financial Market Authority (FMA), il 22 luglio 2024 ha vietato a Fwu Life Insurance Austria Ag: di sottoscrivere nuovi contratti sulla vita, anche in Italia, con effetto immediato e fino al 30 settembre 2024; di effettuare operazioni infra-gruppo superiori a 100mila euro, senza il preventivo consenso di Fma, con effetto immediato e per la durata di sei mesi.
Il giorno seguente, il Consiglio direttivo della Caa, l’Autorità lussemburghese, ha deciso di congelare gli attivi legati alle riserve tecniche dei clienti di Fll depositati presso le banche depositarie, al fine di proteggere gli interessi dei contraenti e dei beneficiari.
LA RISPOSTA
– A fronte di tali provvedimenti, la Fwu ha comunicato ai soggetti distributori un parere del proprio studio legale e una serie di risposte da fornire ai clienti. In sintesi, Fwu Lussemburgo ha reso noto di aver presentato un’istanza ai tribunali lussemburghesi per l’applicazione del regime precauzionale di sospensione dei pagamenti. Nell’ipotesi che la richiesta di sospensione dei pagamenti venga accettata, quest’ultimo regime potrebbe perdurare fino a un massimo di sei mesi.
In base alla disciplina normativa del Lussemburgo, il patrimonio dei clienti è protetto e tutelato. Tale patrimonio giace presso una banca depositaria terza, Caceis Investor Services, pienamente operativa.
In Lussemburgo vige un regime speciale chiamato “Triangolo della sicurezza”, concepito per salvaguardare i diritti del cliente in caso di problemi finanziari della compagnia assicurativa. Tale sistema. In breve, funziona secondo i seguenti princìpi:
- Attivi (asset) vincolati: sono gli asset (investimenti del cliente) a sostegno del valore della polizza assicurativa. Sono in pratica il sottostante della polizza.
- Protezione speciale: questi asset sono soggetti a regole specifiche per garantire che siano depositati in modo sicuro e che abbiano la priorità per le richieste di risarcimento assicurativo.
- Partecipazione tripartita: la compagnia di assicurazione, la sua banca depositaria designata e la Caa (l’autorità lussemburghese di vigilanza sulle assicurazioni) lavorano insieme per proteggere questi asset.
Invece, la disciplina legislativa austriaca prevede che per garantire il soddisfacimento delle richieste di risarcimento degli assicurati, Fwu Life Austria, in quanto compagnia assicurativa, sia obbligata a costituire un “pool di copertura”. Il pool di copertura è un fondo speciale di una compagnia assicurativa che deve essere gestito separatamente dal patrimonio della compagnia. In caso di fallimento, il pool di copertura costituisce un patrimonio speciale dal quale i crediti degli assicurati ricevono un trattamento preferenziale. L’autorità austriaca per i mercati finanziari (Fma) deve nominare un fiduciario del pool di copertura per monitorare il pool stesso. In particolare, il fiduciario ha il compito di notificare immediatamente alla Fma qualsiasi circostanza che possa dare adito a dubbi in merito agli adempimenti previsti.
La speranza è che i sistemi di protezione dei due Paesi assicurino che le richieste di risarcimento dei clienti vengano valutate con priorità e ricevano protezione rispetto agli altri creditori. Nell’eventualità in cui Fwu dovesse perdere la licenza, sarebbe nominato un amministratore esterno per gestire e liquidare la compagnia assicurativa e provvedere al rimborso dei clienti. Attualmente la situazione non è questa.
ATTENZIONE, MA NIENTE PANICO
– Secondo il presidente di Confconsumatori, l’avvocato Marco Festelli, “è evidente che per i 100mila clienti italiani vi è un pericolo concreto, conseguente al blocco delle liquidazioni e dei riscatti e in genere dell’esercizio dei diritti contrattuali. Pertanto l’Associazione collaborerà con l’Ivass per garantire un controllo e un flusso costante di informazioni e aggiornamenti su quanto le autorità lussemburghese e austriaca provvederanno a stabilire a tutela dei diritti dei risparmiatori coinvolti. Occorre altresì evitare ‘panic selling’ e tenere presente che la disciplina europea prevede comunque forme di tutela e prelazione per i clienti rispetto alle riserve tecniche e ai sottostanti delle polizze nelle quali il cliente ha investito.
I tempi purtroppo per ottenere il risarcimento saranno di certo lunghi e incerti nel quantum, perché nessuno ad oggi può conoscere la reale situazione delle due Compagnie e le loro condotte rispetto agli obblighi imposti da Direttive europee chiare come ad esempio Solvency. Sarà importante verificare se, come è già positivamente accaduto nel caso di Eurovita, si concretizzerà l’intervento di un “cavaliere bianco”, ossia di un’altra compagnia assicurativa che sia interessata ad acquisire il portafoglio clienti di Fwu e potrebbe quindi acquistare il ramo di aziendale, riattivando tutti i contratti assicurativi oggi sospesi”.
I CONSIGLI
– I suggerimenti concreti che, secondo l’avvocato Antonio Pinto, responsabile settore Prodotti bancari e assicurativi di Confconsumatori, si possono dare ai clienti titolari di una polizza Fwu sono i seguenti: “Oltre a tenersi aggiornati sugli sviluppi della procedura avviata, occorre ricordare che il cliente ha anche diritto di ricevere tutela dal soggetto che ha distribuito, venduto, la sua polizza.
Infatti, il cliente ha diritto di agire nei confronti del venditore intermediario della polizza, laddove quest’ultimo non abbia rispettato uno dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla Direttiva IDD. A titolo di mero esempio, ricordiamo che quando un intermediario (banca, broker, società di intermediazione…) opera come distributore di una polizza con sottostante finanziario deve attenersi alle consuete regole di protezione della clientela, inerenti sia gli obblighi informativi che la valutazione sull’adeguatezza del prodotto rispetto agli obiettivi del cliente e alla sua esperienza e conoscenza finanziaria.
Tuttavia, è evidente che presupposto e condizione perché l’intermediario, possa esser considerato responsabile e quindi risarcire il danno subito è la verifica in concreto di come si sia svolto il rapporto contrattuale. La giurisprudenza sia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie di Consob e sia dei tribunali si è espressa varie volte in materia di vendita di polizze a contenuto finanziario e da una sintetica casistica si rileva che l’intermediario è stato condannato quando, ad esempio:
- a) non ha consegnato il Kid (documento di sintesi informativa);
- b) non ha adeguatamente esplicitato che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito a un prodotto che investiva, invece, parte del premio in fondi a contenuto azionario;
- c) il prodotto assicurativo non è adeguato al cliente, magari sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento;
- d) le caratteristiche della polizza non sono coerenti con le risposte fornite in sede di redazione del questionario Mifid;
- e) ha venduto un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, senza però consegnare al cliente tanti Kid quante sono le opzioni di investimento sottostanti.
In tali ipotesi e in varie altre ancora, il cliente avrà diritto alla risoluzione del contratto di acquisto della polizza e a ottenere quindi la restituzione degli importi investiti”.
PER INFORMAZIONI – Per ricevere informazioni o assistenza è possibile contattare le sedi territoriali di Confconsumatori elencate all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/. In alternativa è possibile contattare lo Sportello online: www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/.
Guasto informatico: cancellazioni e ritardi aerei
COMUNICATO STAMPA
Guasto informatico e cancellazioni e ritardi aerei: quali sono i diritti dei passeggeri
Confconsumatori: assistenza e riprotezione spettano in ogni caso. I voli a cui può applicarsi il Regolamento Comunitario n. 261/2004.
Parma, 19 Luglio 2024 – Il guasto informatico di questa mattina sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico aereo, in quanto si registrano cancellazioni e ritardi. Quali sono i diritti dei passeggeri?
CIRCOSTANZA ECCEZIONALE E TUTELE – Ci troviamo di fronte ad una circostanza eccezionale che sfugge alla possibilità di controllo da parte delle compagnie, quindi non è dovuta la compensazione pecuniaria. Tuttavia, anche in presenza di una circostanza eccezionale le compagnie in caso di cancellazione hanno l’obbligo di riproteggere i passeggeri con altro volo o rimborsare il prezzo del biglietto pagato. La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare.
In caso di cancellazione o ritardo i vettori devono poi prestare l’assistenza e quindi pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa e pernottamento se necessario.
Si tratta di obblighi previsti dal Regolamento comunitario n. 261/2004. Ma ritenuto che i disservizi stanno avendo rilevanza in tutto il mondo è bene chiarire che il Regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto nel territorio dell’Unione europea operati da compagnie aeree comunitarie e non comunitarie e a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo verso un aeroporto comunitario, a condizione che il volo sia operato da una compagnia aerea comunitaria e che il passeggero non abbia già ricevuto benefici o compensazione secondo il sistema in vigore nel Paese dal quale è partito. Infine qualora il volo non rientri tra quelli previsti dal Regolamento comunitario, potrebbe invocarsi, per quanto applicabile, la Convenzione di Montreal.

«Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie – affermano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, vicepresidente e responsabile Trasporti e turismo dell’associazione – garantendo ai passeggeri la massima assistenza in aeroporto ed offrendo valide riprotezioni, evitando di abbandonare i consumatori senza nessun supporto».
I passeggeri che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi ai presidi territoriali (recapiti disponibili sul sito www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/).
Evasione assicurativa: in Puglia veicoli privi di assicurazione Rc Auto obbligatoria
COMUNICATO STAMPA: SEDE DI BARI
in Puglia circa 182.000 veicoli privi di assicurazione Rc Auto obbligatoria
L’appello degli Agenti di Assicurazione e di Confconsumatori:
“Pagare tutti per pagare meno!”



