Polizze ramo III e vicenda Fwu assicurazioni
Gruppo Fwu Life Insurance in dissesto: cosa sono le polizze di ramo III sottoscritte da migliaia di clienti, e cosa fare ora?
Le polizze ramo III
Hai mai sentito parlare delle polizze vita ramo III, ovvero unit e index linked? È bene chiarire innanzitutto che non si tratta di assicurazioni vere e proprie: infatti, in questi tipi di contratti l’elemento finanziario è predominante rispetto a quello assicurativo. In sostanza, se una persona stipula una polizza unit o index linked, le prestazioni sono collegate direttamente agli investimenti sottesi alla polizza (in molti casi, in fondi comuni di investimento). Pertanto alla scadenza, oppure in caso di morte dell’assicurato, l’indennizzo che verrà erogato dalla compagnia sarà esattamente identico (o quasi) al valore degli strumenti finanziari (fondi) sottostanti. In parole povere, si guadagna se l’investimento sottostante va bene oppure si perde se l’investimento sottostante va male.
I rischi legati all’emittente della polizza, però, in realtà sono praticamente nulli poiché il patrimonio sottostante alla polizza appartiene, quasi fisicamente, al titolare della stessa e non alla compagnia. L’unico ma rilevante rischio che si corre è quello finanziario ovvero che l’investimento sia in perdita (e che sia inoltre gravato da commissioni importanti sia in favore dell’assicuratore che del gestore del fondo). È bene però fare attenzione quando la compagnia emittente ha sede fuori dall’Italia, o addirittura fuori dalla Ue: questo potrebbe rendere la tempistica dei riscatti piuttosto incerta, in caso di difficoltà della compagnia.

La vicenda Fwu
A luglio, è stato reso noto il deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux S.A., con sede in Lussemburgo, e Fwu Life Insurance Austria Ag, con sede in Austria. Entrambe le compagnie operano anche in Italia vendendo polizze vita, specialmente unit linked. Sul sito italiano affermano di aver “guadagnato la fiducia di oltre 107.000 clienti solo in Italia e oltre un milione di clienti in tutto il mondo”. Secondo Ivass, in Italia le compagnie hanno raccolto risparmi per almeno 400 milioni di euro.
Secondo il presidente di Confconsumatori, Marco Festelli, per i clienti italiani vi è un pericolo concreto, conseguente al blocco delle liquidazioni e dei riscatti e in genere dell’esercizio dei diritti contrattuali, ma non è il caso di procedere al ‘panic selling’: la disciplina europea prevede forme di tutela e prelazione per i clienti rispetto alle riserve tecniche e ai sottostanti delle polizze nelle quali il cliente ha investito. Ma i tempi per ottenere il risarcimento saranno di certo lunghi.

I consigli
È bene continuare a tenersi aggiornati sulla vicenda, confrontandosi con l’intermediario che ha venduto la polizza. Inoltre, come ricorda l’avvocato Antonio Pinto, responsabile Prodotti bancari e assicurativi di Confconsumatori, il cliente ha diritto di agire nei confronti del venditore intermediario, laddove quest’ultimo non abbia rispettato uno dei requisiti previsti dalla Direttiva IDD.
Ad esempio, quando un intermediario (banca, broker, società di intermediazione…) opera come distributore di una polizza con sottostante finanziario deve attenersi alle consuete regole di protezione della clientela, inerenti sia gli obblighi informativi che la valutazione sull’adeguatezza del prodotto rispetto agli obiettivi del cliente e alla sua esperienza e conoscenza finanziaria. La giurisprudenza si è espressa varie volte in materia di vendita di polizze a contenuto finanziario e da una sintetica casistica si rileva che l’intermediario è stato condannato quando:
- non ha consegnato il Kid (documento di sintesi informativa);
- non ha adeguatamente esplicitato che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito a un prodotto che investiva, invece, parte del premio in fondi a contenuto azionario;
- il prodotto assicurativo non era adeguato al cliente, magari sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento;
- le caratteristiche della polizza non sono coerenti con le risposte fornite nel questionario Mifid;
- ha venduto un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, senza però consegnare al cliente tanti Kid quante sono le opzioni di investimento sottostanti.
In casi come questi, il cliente avrà diritto alla risoluzione del contratto di acquisto della polizza e a riavere quanto investito.
Pagare il premio oppure fermarsi?
Chi ha un premio a rata ricorrente si pone il dilemma se continuare a versare o interrompere i pagamenti. Se si interrompono i pagamenti, la compagnia potrebbe far valere le clausole di inadempimento, mentre il cliente potrà opporre l’eccezione secondo cui non sono più tenuto ad adempiere rispetto a un soggetto che è inadempiente nei miei confronti. Quindi, poiché Fwu ha reso impossibile esercitare il mio diritto di riscatto, io ho il diritto di interrompere i pagamenti. Tuttavia, allo stato attuale in attesa delle decisioni lussemburghesi sulla sospensione dei riscatti, il consiglio è di far verificare la polizza agli esperti di Confconsumatori. Infatti prima di avviare eventuali contenziosi per non pagare i premi ricorrenti è necessario valutare le clausole contrattuali che talvolta prevedono la possibilità, per l’assicurato, di sospendere i versamenti.
Generazione F
Confconsumatori mette a disposizione, attraverso il progetto Generazione F, numerosi materiali utili a migliorare le proprie competenze finanziarie. Visita la sezione dedicata a Educazione finanziaria e sovraindebitamento per seguire la campagna formativa e rivedere tutti i webinar realizzati.
Realizzato nell’ambito di Generazione F, un progetto finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5.

